Convenzione per la Costituzione della
"Associazione per la Rinascita del Fiume Piave"
(ex art.24 Legge 8/6/1990, n.142)

11 giorno 27 giugno 1996 tra i Signori sottoindicati rappresentanti legali dei sottoriportati Comuni, ciascuno espressamente autorizzato alla stipula della presente convenzione, in nome e per conto del rispettivo Comune, in forza dei seguenti atti deliberativi o provvedimenti sottoelencati;

PREMESSO:

che i Comuni che aderiscono alla presente convenzione hanno espresso la volontà comune di stipulare la stessa, ai sensi dell'art.24 della Legge 8/6/1990, n.142, in cui si sostanzia l'accordo associativo in parola e le clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli associati,

PER TUTTO QUANTO PREMESSO:

fra i sopracitati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Denominazione e sede

I soggetti stipulanti concordano di attribuire all'Associazione il nome di "Associazione per la rinascita del Fiume Piave", di seguito chiamata Associazione. L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Cimadolmo (TV).

Art.2 - Oggetto

L'Associazione ha per scopo fondamentale la tutela del fiume Piave. In particolare pone in essere e pubblicizza iniziative di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento all'asta fluviale, vigilando in merito agli interventi che interessano 1'ecosistema fluviale, nei limiti delle competenze assegnate ai Comuni nei rispettivi territori comunali. L'Associazione, inoltre, promuove:

Art.3 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art.4 - Recesso

Ciascun Comune associato ha facoltà di presentare l'istanza di recesso, che ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo e che deve essere recepita dagli associati, secondo il disposto del relativo Regolamento di ammissione, al quale si rimanda.

Art.5 - Ammissione di nuovi Enti o Associazioni o Organismi

E' consentita, anche dopo la costituzione della presente Associazione la ammissione di altri Comuni, previa comunicazione scritta agli associati. Per le modalità di ammissione si rinvia al regolamento di cui all'art.4. L'attivazione di ulteriori servizi o funzioni, oltre a quelli stabiliti quali oggetto dell'Associazione, è subordinata all'accettazione da parte della maggioranza dell'Assemblea degli Associati.

Art.6 - Trasmissione di atti

Gli atti fondamentali dell'Associazione devono essere trasmessi, a cura del Segretario dell'Associazione, a tutti gli associati, entro 30 giorni dalla loro adozione.

A loro volta gli aderenti si impegnano a trasmettere al Segretario dell'Associazione (presso il Comune di Cimadolmo) tutti gli atti o documenti che possano avere attinenza con l'attività dell'Associazione.

Art.7 - Rappresentanti dell'associazione

L'Associazione è costituita dai rappresentanti legali dei Comuni aderenti, nominati a tal fine con atto formale dei rispettivi organi di rappresentanza, sulla base dei rispettivi Statuti.

L'Associazione può delegare ad un comitato ristretto le proprie decisioni, sulla base di apposito Regolamento sull'organizzazione interna dell'Associazione, cui si rinvia.

L'Associazione nomina un Presidente ed un Segretario dell'Associazione, che sono anche rispettivamente Presidente e Segretario di diritto del Comitato ristretto di cui al precedente comma.

Tutte le modalità e le procedure relative al funzionamento dell'Associazione saranno disciplinate dal regolamento di cui sopra, cui si rinvia.

Art.8 - Cessazione dell'associazione

Nel caso in cui almeno la metà degli aderenti all'Associazione receda entro il termine indicato nell'art.4 della presente convenzione, l'Associazione si intende cessata per estinzione del fine.

Art.9 - Disposizione transitoria

La costituzione dell'Associazione si considera perfezionata solo al momento delta sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti.

Seguono le firme dei RAPPRESENTANTI LEGALI DEI COMUNI DI (conformemente agli atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali sottoelencati):

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