Convenzione per la Costituzione della
"Associazione per la Rinascita del Fiume Piave"
(ex art.24 Legge 8/6/1990, n.142)
11 giorno 27 giugno 1996 tra i Signori sottoindicati rappresentanti legali dei
sottoriportati Comuni, ciascuno espressamente autorizzato alla stipula della presente
convenzione, in nome e per conto del rispettivo Comune, in forza dei seguenti atti
deliberativi o provvedimenti sottoelencati;
PREMESSO:
che i Comuni che aderiscono alla presente convenzione hanno espresso la volontà comune
di stipulare la stessa, ai sensi dell'art.24 della Legge 8/6/1990, n.142, in cui si
sostanzia l'accordo associativo in parola e le clausole convenzionali che dettano la
disciplina dei rapporti fra gli associati,
PER TUTTO QUANTO PREMESSO:
fra i sopracitati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Denominazione e sede
- I soggetti stipulanti concordano di attribuire all'Associazione il nome di "Associazione
per la rinascita del Fiume Piave", di seguito chiamata Associazione.
L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Cimadolmo (TV).
Art.2 - Oggetto
- L'Associazione ha per scopo fondamentale la tutela del fiume Piave. In particolare pone
in essere e pubblicizza iniziative di monitoraggio del territorio, con particolare
riferimento all'asta fluviale, vigilando in merito agli interventi che interessano
1'ecosistema fluviale, nei limiti delle competenze assegnate ai Comuni nei rispettivi
territori comunali. L'Associazione, inoltre, promuove:
- la partecipazione ad intese di programma ed a conferenze di servizi per la realizzazione
di qualsiasi intervento a difesa del bacino fluviale;
- la realizzazione di una campagna di divulgazione, attraverso tutti i mezzi idonei alla
pubblicizzazione delle iniziative che i Comuni associate riterranno opportuno porre in
essere, a tutela delle molteplici valenze del fiume Piave.
Art.3 - Durata
- L'Associazione ha durata indeterminata, con decorrenza dalla sottoscrizione della
presente convenzione.
Art.4 - Recesso
- Ciascun Comune associato ha facoltà di presentare l'istanza di recesso, che ha
decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo e che deve essere recepita dagli
associati, secondo il disposto del relativo Regolamento di ammissione, al quale si
rimanda.
Art.5 - Ammissione di nuovi Enti o Associazioni o Organismi
- E' consentita, anche dopo la costituzione della presente Associazione la ammissione di
altri Comuni, previa comunicazione scritta agli associati. Per le modalità di ammissione
si rinvia al regolamento di cui all'art.4. L'attivazione di ulteriori servizi o funzioni,
oltre a quelli stabiliti quali oggetto dell'Associazione, è subordinata all'accettazione
da parte della maggioranza dell'Assemblea degli Associati.
Art.6 - Trasmissione di atti
- Gli atti fondamentali dell'Associazione devono essere trasmessi, a cura del Segretario
dell'Associazione, a tutti gli associati, entro 30 giorni dalla loro adozione.
A loro
volta gli aderenti si impegnano a trasmettere al Segretario dell'Associazione (presso il
Comune di Cimadolmo) tutti gli atti o documenti che possano avere attinenza con
l'attività dell'Associazione.
Art.7 - Rappresentanti dell'associazione
- L'Associazione è costituita dai rappresentanti legali dei Comuni aderenti, nominati a
tal fine con atto formale dei rispettivi organi di rappresentanza, sulla base dei
rispettivi Statuti.
L'Associazione può delegare ad un comitato ristretto le proprie
decisioni, sulla base di apposito Regolamento sull'organizzazione interna
dell'Associazione, cui si rinvia.
L'Associazione nomina un Presidente ed un Segretario dell'Associazione, che sono anche
rispettivamente Presidente e Segretario di diritto del Comitato ristretto di cui al
precedente comma.
Tutte le modalità e le procedure relative al funzionamento dell'Associazione saranno
disciplinate dal regolamento di cui sopra, cui si rinvia.
Art.8 - Cessazione dell'associazione
- Nel caso in cui almeno la metà degli aderenti all'Associazione receda entro il termine
indicato nell'art.4 della presente convenzione, l'Associazione si intende cessata per
estinzione del fine.
Art.9 - Disposizione transitoria
- La costituzione dell'Associazione si considera perfezionata solo al momento delta
sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti.
Seguono le firme dei RAPPRESENTANTI LEGALI DEI COMUNI DI (conformemente agli atti
deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali sottoelencati):
- BREDA DI PIAVE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 5/2/1996)
- CIMADOLMO - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 2/3/1995)
- CODOGNE' - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31/1/1996)
- FONTANELLE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23/4/1996)
- MARENO DI PIAVE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31/1/1996)
- MORIAGO DELLA BATTAGLIA - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 31/1/1996)
- ORMELLE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/2/1996)
- PONTE DI PIAVE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/bis del 30/1/1996)
- SALGAREDA - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29/2/1996)
- SAN BIAGIO DI CALLALTA - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 23/2/1996)
- SAN POLO DI PIAVE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 26/3/1996)
- SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31/1/1996)
- SANTA LUCIA DI PIAVE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 12/2/1996)
- SPRESIANO - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 28/3/1996)
- VALDOBBIADENE - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 8/2/1996)
- VITTORIO VENETO - (Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 26/2/1996)
- IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - (Deliberazione di Consiglio Provinciale
n.6/57 del 1/12/1995)
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